Chi attraversa un momento di difficoltà economica, per una perdita del lavoro, un problema di salute o un altro evento improvviso, si chiede spesso come alleggerire temporaneamente il peso del mutuo, senza compromettere la casa in cui vive. Il Fondo Gasparrini è stato istituito proprio per rispondere a questa esigenza.
Il Fondo Gasparrini è un fondo di solidarietà pubblico che permette, a chi rispetta determinati requisiti, di sospendere il pagamento delle rate del mutuo sulla prima casa fino a un massimo cumulabile di 18 mesi nel corso della vita del finanziamento, senza che questo comporti la decadenza dal beneficio del termine o l’avvio di procedure esecutive per quel periodo.
Vediamo chi può richiederlo, quali sono i requisiti e come funziona la procedura.
Cos’è il Fondo Gasparrini e a cosa serve
Il Fondo Gasparrini è un fondo di solidarietà istituito per aiutare le famiglie che si trovano in temporanea difficoltà a sostenere il pagamento delle rate del mutuo sulla prima casa, permettendo di sospendere i pagamenti per un periodo limitato, senza perdere l’immobile. Consap gestisce il Fondo di sospensione mutui per l’acquisto della prima casa, ed è il riferimento ufficiale per informazioni aggiornate su requisiti e modalità di accesso. Anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze dedica una pagina al Fondo mutui prima casa, utile come ulteriore riferimento istituzionale.
Come funziona la sospensione delle rate
Durante il periodo di sospensione, il titolare del mutuo non versa le rate alla banca; il piano di ammortamento riprende poi al termine del periodo concordato, con un prolungamento della durata complessiva del mutuo pari al periodo di sospensione.
Per quanto tempo si può sospendere
La sospensione può essere richiesta per un massimo complessivo di 18 mesi nell’arco della durata del mutuo. In linea generale, questo periodo può essere suddiviso in non più di due sospensioni.
Fanno eccezione i casi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro, per i quali è possibile suddividere la sospensione in più di due periodi, sempre nel rispetto del limite massimo complessivo previsto.
Chi può richiedere la sospensione: i requisiti
L’accesso al Fondo Gasparrini è subordinato al rispetto di alcuni requisiti relativi sia alla situazione personale sia alle caratteristiche del mutuo.
Dal 1° gennaio 2024, per poter accedere al Fondo devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- ISEE non superiore a 30.000 euro;
- mutuo di importo non superiore a 250.000 euro;
- il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno;
- l’immobile oggetto del mutuo deve essere la prima casa, adibito ad abitazione principale del mutuatario e non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (immobili considerati di lusso);
- l’evento che dà diritto alla sospensione deve essersi verificato dopo la stipula del contratto di mutuo e nei tre anni precedenti la presentazione della domanda;
- possono accedere anche i mutui che hanno già beneficiato della sospensione, purché non sia stato raggiunto il limite complessivo di 18 mesi. Eventuali periodi di sospensione concessi autonomamente dalla banca concorrono al calcolo di questo limite.
Oltre a questi requisiti, il richiedente deve trovarsi in una delle situazioni previste per l’accesso al Fondo, che vediamo di seguito.
Gli eventi che danno diritto alla sospensione
Sempre in base alla normativa vigente dal 1° gennaio 2024, la sospensione delle rate può essere richiesta al verificarsi di specifici eventi.
Sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
Rientrano tra gli eventi previsti:
- la sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno al reddito;
- la riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, pari ad almeno il 20%, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno al reddito.
In questi casi, la durata massima della sospensione del mutuo dipende dalla durata dell’evento stesso:
| DURATA DELL’EVENTO | DURATA MASSIMA DELLA SOSPENSIONE |
|---|---|
| Da 30 a 150 giorni lavorativi consecutivi | 6 mesi |
| Da 151 a 302 giorni lavorativi consecutivi | 12 mesi |
| Oltre 302 giorni lavorativi consecutivi | 18 mesi |
Cessazione del rapporto di lavoro
La sospensione può essere richiesta anche in caso di:
- cessazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
- cessazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409, n. 3, c.p.c.)
- morte, oppure riconoscimento di grave handicap o di invalidità civile non inferiore all’80%
Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, il richiedente deve essere ancora disoccupato al momento della presentazione della domanda.
Sono escluse la risoluzione consensuale, la cessazione per raggiungimento dei requisiti di età per la pensione di vecchiaia, il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo e le dimissioni, salvo quelle per giusta causa adeguatamente documentate.
Morte, grave handicap o invalidità
Tra gli eventi che consentono di accedere alla sospensione rientrano inoltre:
- la morte;
- il riconoscimento di grave handicap;
- il riconoscimento di invalidità civile non inferiore all’80%.
Per la cessazione del rapporto di lavoro, la morte, il grave handicap o l’invalidità si applica il limite massimo complessivo di 18 mesi nel corso della durata del mutuo.
Tipologia di mutuo ammessa
Il Fondo Gasparrini si applica ai mutui ipotecari destinati all’acquisto della prima casa. Inoltre, l’immobile oggetto del mutuo deve essere adibito ad abitazione principale del mutuatario e non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (immobili considerati di lusso);
Come funziona la richiesta
Documentazione necessaria
La domanda di sospensione deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, utilizzando l’apposito modulo di domanda pubblicato da Consap.
Alla richiesta devono essere allegati:
- carta d’identità, per i cittadini italiani e dell’Unione europea;
- passaporto e permesso di soggiorno, per i cittadini extra UE;
- attestazione ISEE in corso di validità;
- la documentazione specifica relativa all’evento che dà diritto alla sospensione, ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro, la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro oppure il riconoscimento di grave handicap o invalidità.
In caso di morte del mutuatario, Consap specifica che è sufficiente presentare il modulo di domanda.
La documentazione richiesta può quindi variare in base alla situazione. È opportuno verificare anche con la propria banca l’eventuale necessità di ulteriori documenti previsti dalle procedure interne dell’istituto.
Tempistiche di risposta della banca
Dopo aver ricevuto la domanda e verificato che la documentazione sia completa e formalmente regolare, la banca la trasmette telematicamente a Consap.
Una volta registrata la domanda e ottenuto il numero identificativo della pratica, la banca ha 10 giorni consecutivi per inviare a Consap la documentazione obbligatoria relativa all’evento che ha determinato la richiesta.
Dal momento in cui riceve la documentazione, Consap ha 15 giorni solari consecutivi per comunicare alla banca l’esito dell’istruttoria. In caso di mancato accoglimento, vengono indicate le relative motivazioni, che la banca è tenuta a comunicare al richiedente.
Cosa succede dopo la sospensione
Gli interessi durante il periodo di sospensione
Durante il periodo di sospensione continuano a maturare gli interessi compensativi sul debito residuo. Il Fondo Gasparrini rimborsa alla banca il 50% degli interessi compensativi maturati durante la sospensione, mentre il restante 50% rimane a carico del mutuatario. La banca, tuttavia, non può richiederne il pagamento durante il periodo in cui le rate sono sospese.
Di conseguenza, anche se consente di interrompere temporaneamente il pagamento delle rate, la sospensione può aumentare l’importo complessivo da restituire nel corso del mutuo.
Come riprende il piano di ammortamento
Al termine del periodo di sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo il piano originario, prolungato per la durata della sospensione stessa. Per un quadro più ampio su come il mutuo si inserisce nel bilancio familiare anche in condizioni ordinarie, ne parliamo in questo articolo su come il mutuo influisce sul benessere finanziario.
Documenti da preparare prima di richiedere la sospensione
- Documentazione che attesta l’evento (perdita del lavoro, invalidità, decesso o altro evento previsto)
- Attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità
- Copia del contratto di mutuo e dati identificativi del finanziamento
- Modulo di richiesta compilato secondo le indicazioni della propria banca
- Eventuale documentazione integrativa richiesta dalla banca in fase di istruttoria
Errori comuni da evitare
Un errore frequente è presentare la richiesta con documentazione incompleta, che può allungare inutilmente i tempi della procedura. Un altro è pensare che la sospensione azzeri il costo del mutuo: durante il periodo di sospensione continuano infatti a maturare gli interessi compensativi, di cui il 50% rimane a carico del mutuatario.
È importante anche non attendere troppo prima di presentare la domanda. La richiesta può essere presentata se eventuali rate non pagate sono scadute da non più di 90 giorni consecutivi; sono invece esclusi i mutui che, alla data di presentazione della domanda, presentano ritardi nei pagamenti superiori a 90 giorni consecutivi.
Infine, è utile verificare in anticipo il rispetto dei requisiti, a partire dal limite di importo del mutuo e dalla soglia ISEE, per evitare di scoprire solo durante l’istruttoria di non poter accedere al Fondo.
FAQ
Il Fondo Gasparrini si applica a qualsiasi tipo di mutuo?
No. Il Fondo si applica ai mutui relativi all’abitazione principale del mutuatario, di importo non superiore a 250.000 euro e in ammortamento da almeno un anno. L’immobile non deve inoltre appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e devono essere rispettati gli altri requisiti previsti per l’accesso al Fondo.
Durante la sospensione devo comunque pagare qualcosa?
Durante la sospensione non è richiesto il pagamento delle rate, ma continuano a maturare gli interessi compensativi sul debito residuo. Il Fondo Gasparrini rimborsa alla banca il 50% degli interessi maturati, mentre il restante 50% rimane a carico del mutuatario, anche se la banca non può richiederne il pagamento durante la sospensione. L’operazione, quindi, non è priva di costi e può aumentare l’importo complessivo da restituire.
Posso richiedere la sospensione più di una volta?
Sì. La sospensione può essere richiesta per un massimo complessivo di 18 mesi nell’arco della vita del mutuo e, come regola generale, può essere suddivisa in non più di due periodi. Nei casi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro è invece possibile suddividerla in più di due periodi, sempre nel rispetto del limite massimo previsto.
Posso richiedere la sospensione se ho già delle rate non pagate?
Sì, purché alla data della domanda le rate non pagate siano scadute da non più di 90 giorni consecutivi. I mutui con ritardi nei pagamenti superiori a 90 giorni consecutivi sono invece esclusi dall’accesso al Fondo.
Cosa succede se la banca rifiuta la richiesta?
Un rifiuto è generalmente motivato dal mancato rispetto di uno dei requisiti previsti: in questi casi può essere utile verificare con la propria banca quale specifico requisito non risulti soddisfatto ed esplorare soluzioni alternative.
